Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita l’ ”ASD BZI-BRUTTI ZOZZI E INFANGATI.”.

L’Associazione ha sede in VITERBO (VT) CAP 01100, VIA ANDREA MANTEGNA 22.

L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36  e seguenti del C.C..

Art. 2 – Scopo

L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo di accrescere e diffondere il ciclismo attraverso l’esercizio  di attività sportive dilettantistiche , nonché la promozione, la difesa e conservazione del territorio in cui opera, e di tutte le attività culturali, turistiche, formative e ricreative ad essa collegate, attraverso l’organizzazione, partecipazione e promozione di manifestazioni sportive ed ogni altra attività ciclistica ritenuta opportuna per il raggiungimento delle finalità associative, oltre l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI.

L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Art. 3 – Affiliazione

L’Associazione si affilia al Centro Sportivo Italiano, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinare che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisione che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 4 – Patrimonio e risorse finanziarie

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
  2. dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall’Associazione;
  3. da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni;
  4. di eredità o legati;
  5. dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche,  comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. di erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
  7.  dalla donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati

Art. 5 – Anno sociale

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 6 – Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa.

Art. 7 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente si impegna a osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizione del Consiglio Direttivo.   Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 8 – Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

  1. Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
  2. Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa stabilita dall’Associazione ed hanno diritto al voto nelle Assemblee sociali;
  3. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo;
  4. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art.9 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 14, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art.10 –Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:

  1. Per dimissioni;
  2. Per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
  3. Esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’associazione.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

Art.11 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea generale dei soci;
  2. Il Presidente;
  3. Il Consiglio Direttivo.

Art.12 – Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale.
  2.  La convocazione dell’Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
  3. La convocazione, con l’ordine del giorno, la data e la sede dell’Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, mediante le modalità quali affissione, pubblicazione telematica, l’invio di lettera semplice, email o telegramma, recante quanto sopra descritto.
  4. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vicepresidente e di qualsiasi numero di soci.
  5. Possono partecipare all’Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.
  6. L’Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.
  7. L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sulla trasformazione, fusione e scioglimento – liquidazione dell’Associazione ed  è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati
  8. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti di almeno la metà dei soci presenti.
  9.  Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Art.13 – Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione

dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

     -essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati       

      nell’articolo 8 del presente Statuto;

     -non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o             

      inibizione sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della FIGC, del

      CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

    -non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche

      nell’ ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Art.14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre componenti eletti dall’Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l’elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso  deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell’ esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  2. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
  3. Fissare le date della assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  4. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  5. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  6. Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione della decisioni dell’assemblea dei soci;
  7. La gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.

Art.16 – Il Presidente- Vice Presidente- Segretario

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossioni e dei pagamenti da effettuare previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art.17 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art.18 – Clausola compromissoria

Le controversie tra Associazione e soci, ovvero tra soci medesimi, saranno devolute al giudizio irrituale di un arbitro scelto di comune accordo; in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Comitato Provinciale dell’Ente al quale l’Associazione è affiliata.

Art.19 – Durata-Scioglimento

La durata dell’Associazione è illimitata.

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva.
  3.  In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo

FIRMA DEI SOCI FONDATORI